Detrazioni per il risparmio energetico 2016

detrazione per il risparmio energetico

Detrazioni per il risparmio energetico: requisiti per accedere alla cosiddetta detrazione 65%. Proroga e domanda d’accesso per ottenere le detrazioni fiscali.

Detrazione 65%: panoramica normativa e scadenza

E’ dal 2006 che i contribuenti possono portare il detrazione del 55% tutti gli interventi di ristrutturazione sostenuti in casa. Con il D.L del 4 giugno 2013, i contribuenti che decidono di intervenire a favore del risparmio energetico possono accedere alla cosiddetta detrazione 65% detrazione per il risparmio energetico. Il quadro normativo più recente che prendiamo come riferimento in tema di detrazioni fiscali per il risparmio energetico è la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 che ha visto la proroga del DL 4 giugno 2013 fino a 21 dicembre 2016. Oltre questa data, sembrerebbe che le detrazioni al 65% destinate agli interventi di riqualificazione energetica dovrebbero cessare. Dal 2017 non è prevista la proroga del DL del 4 giugno 2013 ma ci sarà una modifica che vedrà il tetto massimo di detrazione fiscale per il risparmio energetico fissato al 55%. Dal 2018 in poi, questo sgravio fiscale sarà destinato a diminuire progressivamente.

Detrazione per il risparmio energetico 2016

Requisiti per accedere alle detrazioni fiscali

L’edificio su cui si esegue l’intervento di ristrutturazione volto al miglioramento dell’efficienza energetica deve essere dotato di un impianto di riscaldamento. Questo vincolo è sempre valido fatta eccezione per l’intervento di installazione di pannelli solari, in questo caso la presenza dell’impianto di riscaldamento non deve essere obbligatoria.

Se tra i requisiti della detrazione 55% (bonus ristrutturazione) vi è un vincolo catastale (la ristrutturazione oggetto della detrazione fiscale deve riguardare solo abitazioni), la detrazione per il risparmio energetico non vede alcun vincolo catastale: l’intervento può essere fatto su:

  • beni strumentali per attività d’impresa o professionale
  • negozi
  • uffici
  • abitazioni
  • immobili destinati ad attività produttive
  • immobili destinati ad attività di artigianato

Non è possibile accedere alle detrazioni per il risparmio energetico su un immobile ancora in corso di costruzione. In più, per gli interventi che vedono il frazionamento di un’unità immobiliare, la detrazione 65% è ammessa solo in caso di realizzazione di un unico impianto di riscaldamento centralizzato.

Gli interventi ammessi

Per l’elenco di tutti gli interventi che possono accedere alla detrazione 55% vi invitiamo a leggere l’articolo Detrazione ristrutturazione, gli interventi ammessi. In questo paragrafo parleremo solo degli interventi ammessi per usufruire delle detrazioni 65%, cioè le detrazioni destinate alla riqualificazione energetica.

In realtà, alla normativa non interessa quale intervento sia stato eseguito ma il risultato ottenuto in termini di riqualificazione energetica e consumo finale raggiunto dall’intero immobile. Quindi, al momento della pianificazione di un intervento di ristrutturazione, chiedete al vostro tecnico una perizia energetica. Il tecnico, a seguito della perizia vi rilascerà la certificazione energetica dell’edificio che vi servirà poi per fare la domanda dello sgravio fiscale. In più, con il nuovo APE 2016 il tecnico dovrà compilare un riquadro destinato agli “interventi suggeriti per la riqualificazione energetica dell’edificio”.

Gli interventi di riqualificazione energetica che possono beneficiare della detrazione per il risparmio energetico 2016 sono moltissimi, per citare i più diffusi:

  • installazione di pannelli solari
    Per approfondire: detrazioni per impianto fotovoltaico
  • Interventi sugli involucri edilizi
    Cappotto termico, sostituzione degli infissi e tutti gli interventi che vedono un miglioramento del grado di coibentazione dell’edificio.
  • Installazione di sistemi schermanti
    Per approfondire: schermature solari, guida alle detrazioni
  • Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
    La sostituzione di un impianto di riscaldamento con caldaia obsoleta può essere portato in detrazione se la nuova caldaia acquistata rispetta determinati standard tecnici.
  • Altre sostituzioni
    Se l’impianto di riscaldamento è sostituito con pompa di calore o impianto geotermico a bassa entalpia, il contribuente potrà accedere alla detrazione fiscale del 65%. Anche la sostituzione di uno scaldabagno tradizionale con uno scaldacqua a pompa di calore può beneficiare dello sgravio fiscale del 65%.

Come accedere alla detrazione fiscale per il risparmio energetico 2016

La domanda, se l’intervento di ristrutturazione è stato sostenuto nel 2016, dovrà essere fatta contestualmente alla dichiarazione dei redditi 2017. Vi servirà l’APE, cioè l’attestato di prestazione energetica (prima vi vi abbiamo segnalato un interessante guida al nuovo APE 2016) e, entro 90 giorni dalla fine dei lavori bisognerà trasmettere all’ENEA, per via telematica, la copia dell’APE e la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.  Dopo aver trasmesso l’APE e la scheda tecnica all’ENEA, dovrete conservare diversi documenti che all’occorrenza dovranno essere esibiti all’Agenzia delle Entrate (in caso di controllo e verifica). Tra i documenti citiamo le fatture degli interventi, le ricevute dei bonifici con causale in riferimento normativo e l’asseverazione. Se il tipo di intervento non prevede asseverazione, sarà necessaria la certificazione dei produttori.

Pubblicato da Anna De Simone il 19 Maggio 2016