Rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi

rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi

Rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi: cosa sono, normativa, codici di classificazione, codifica CER rifiuti e tutte le informazioni utili.

Qualsiasi attività produttiva, nel ciclo lavorativo, immette nell’ambiente una serie di “rifiuti speciali“. Il titolare dell’attività produttiva dovrà provvedere, a spese proprie, al conferimento dei rifiuti a ditte autorizzate che possono occuparsi del trasporto, stoccaggio, riutilizzo, recupero e smaltimento dei rifiuti. Le normative di riferimento, in materia di gestione dei rifiuti pericolosi sono gli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216.

In particolare, l’articolo 212 disciplina che le aziende che vogliono provvedere con mezzi propri al trasporto dei rifiuti da loro prodotto, presso i centri di raccolta certificati, devono essere iscritti all’Albo dei Gestori Ambientali dei Rifiuti presso la Sezione Regionale di appartenenza. La gestione dei rifiuti (in particolare del recupero e del riciclo dei materiali) tocca molto da vicino anche il settore dell’edilizia, per tutte le informazioni vi rimandiamo all’articolo Rifiuti edili, smaltimento e normativa.

Rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi

rifiuti speciali si suddividono in rifiuti speciali non pericolosi rifiuti speciali pericolosi e tossico – nocivi. In particolare, le normative di riferimenti per queste classi di rifiuti sono:

  • D.M. 5 Febbraio 1998 per i rifiuti non pericolosi 
  • D.M. 12 giugno 2002 n. 161 per i rifiuti pericolosi 
  • D.M. 17 novembre 2005, n. 269 per i rifiuti pericolosi provenienti dalle attività navali.

Codici Smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi

La classificazione dei rifiuti ha visto l’assegnazione di codici per l’identificazione e per il miglioramento della gestione dei rifiuti.

In particolare, il CER (acronimo di Codice Europeo dei Rifiuti) è un codice identificativo che va a sostituire il codice italiano. I codici CER sono assegnati a ogni tipo di rifiuto, l’assegnazione è eseguita in base al processo di provenienza. I primi codici CER entrarono in vigore nel 2002 mentre dal 1 giugno 2015 sono entrati in vigore i nuovi codici CER.

nuovi codici CER applicano quanto previsto con la decisione dell’UE 2014/955. Di seguito sono elencati i nuovi codici CER per l’identificazione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

  • 01
    Codice CER relativo ai rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali.
  • 02
    Questo codice CER si riferisce a rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti.
  • 03
    Si tratta del codice CER che identifica rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone.
  • 04
    Indica rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell’industria tessile.
  • 05
    Indica rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone.
  • 06
    Fa riferiemnto a rifiuti dei processi chimici inorganici.
  • 07
    Fa rifiuti dei processi chimici organici.
  • 08
    Rifiuti della p.f.f.u di rivestimenti, vale a dire pitture, vernici e smalti vetrati. In questa categoria rientrano adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa.
  • 09
    Rifiuti dell’industria fotografica che sono andati a scemare moltissimo negli ultimi decenni.
  • 10
    Rifiuti provenienti da processi termici.
  • 11
    Fa riferimento a rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa.
  • 12
    Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica.
  • 13
    Oli esauriti e residui di combustibili liquidi; questo codice non va confuso con il codice 05 che fa esplicito riferimento agli oli commestibili.
  • 14
    Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto, fatta eccezione per le vernici identificate, a seconda dei casi, con i codici CER 07 e 08.
  • 15
    Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti).
  • 16
    Rifiuti non specificati altrimenti nell’elenco.
  • 17
    Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione, compreso il terreno proveniente da siti contaminati.
  • 18
    Questo codice CER fa riferimento ai rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate.
  • 19
    Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito.
  • 20
    Il codice identifica i rifiuti urbani, vale a dire rifiuti domestici e rifiuti assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni.

Per altri codici identificativi dei rifiuti pericolosi vi rimandiamo all’articolo Come classificare i rifiuti pericolosi.

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Pubblicato da Anna De Simone il 24 Settembre 2016