Fotovoltaico e vincolo paesaggistico

fotovoltaico e vincolo paesaggistico

Fotovoltaico e vincolo paesaggistico: quando sono necessari i permessi per installare il tetto fotovoltaico e quando non bisogna contattare la Soprintendenza.

In caso di installazione di un impianto fotovoltaico su tettoil Comune e la Soprintendenza NON possono applicare dei generici vincoli paesaggistici. In più, anche in caso di vincolo paesaggistico, non sempre è necessario il parere della Soprintendenza.

E’ questo che ha stabilito una sentenza del Tar Piemonte che ha aperto le porte a una più capillare installazione di impianto fotovoltaici anche nelle zone “ad alto pregio paesaggistico”, non necessariamente richiedendo il permesso alla Soprintendenza.

La sentenza risale al 10 dicembre 2014 (sentenza n. 1946). In questo caso il Tar Piemonte ha accolto il ricorso presentato da un’azienda che chiedeva l’annullamento di una nota dell’Ufficio tecnico comunale. La nota, imponeva (in riferimento alla Comuniazione di inizio lavori relativa all’installazione di un impianto fotovoltaico aderente al tetto) la previa acquisizione del parere della Sopraintendenza.

La Sopraintendenza, per concedere il nullaosta aveva “imposto” all’azienda, l’adozione di impianti posizionati lungo le linee di gronda del tetto e che gli stessi impianti fossero dotati di pellicola antiriflesso della stessa colorazione del manto di copertura del tetto.

Il Tar Piemone ha stabilito, che nel caso specifico dell’azienda, l’utente poteva installare un impianto solare anche senza il permesso della soprintendenza, procedendo con la semplice comunicazione di inizio lavori.

Certo, ciò non significa che chi vuole installare un tetto fotovoltaico in una zona coperta da vincolo paesaggistico non deve chiedere il parere alla Soprintendenza. Tale sentenza, però, apre le porte a più facili ricorsi e a una più semplice acquisizione dei permessi.

A detta del TAR Piemonte bisogna sempre procedere a una verifica caso per caso e che solo in determinate condizioni si fa necessario il parere della Soprintendenza.

Generalmente, le amministrazioni comunali “passano la palla” alla Soprintendenza appellandosi all’articolo 7 comma 1 del decreto legislativo n. 28/2011. Stando al TAR, questo articolo fa esplicito riferimento ai pannelli solari termici e non al fotovoltaico. Nella fattispecie, l’installazione di un impianto fotovoltaico è regolato dall’articolo 11 del decreto legislativo n. 115/2008.

E’ più facile bypassare il nullaosta da parte della Sovrintendenza in caso di impianto fotovoltaico integrato nel tetto stesso dell’edificio. L’impianto dovrebbe mantenere la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda senza modificare la sagoma dell’edificio. Sfruttando cavilli normativi, il TAR Piemonte ha affermato che in quel caso specifico era sufficiente la comunicazione di inizio lavoro effettuata all’ufficio tecnico di residenza, senza alcuna imposizione di acquisire il parere della Soprintendenza. Così come ci ha dimostrato il Tar Piemonte, anche in caso di vincolo paesaggistico, non sempre è necessario il permesso della Soprintendenza.

Fotovoltaico e vincolo paesaggistico

La sentenza del Tar Piemonte non annulla la tutela paesaggistica in qualsiasi condizione ma non la rendeva sempre necessaria per gli impianti fotovoltaici di piccole dimensioni.

L’installazione di pannelli solari termici o fotovoltaici sui tetti degli edifici situati in aree vincolate, di norma, necessita del permesso e del parere da parte della Soprintendenza che ne dispone i vincoli. Attualmente, al centro della questione vi è il DM 19 maggio 2015 che ha introdotto il modello unico per la realizzazione e la connessione alla rete elettrica di impianti fotovoltaici.

Anche il DM 19 maggio 2015 contiene delle criticità che consentono di bypassare il parere della soprintendenza, in particolare con l’aritcolo 4 comma 3, in base al quale: “l’installazione degli impianti fotovoltaici su edifici non ricadenti fra quelli di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (Dlgs 42/2004), non è subordinata all’acquisizione di atti amministrativi di assenso, comunque denominati, ivi inclusa l’autorizzazione paesaggistica”.

Tra gli interventi di lieve entità che possono accedere al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, rientrerebbere anche l’installazione di pannelli solari, solare termico e fotovoltaico, se la superficie di installazione è minore ai 25 mq. Questa specifica può essere applicata nelle zone territoriali omogenee di categoria A (in pratica, i centri storici) e nelle aree vincolate ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettere b e c (zone a vincolo paesaggistico).

Una lettura più precisa potrebbe affermare che l’esenzione vale solo per i permessi su lato edilizio e non sul fronte paesaggistico dove è necessario il cosiddetto nulla osta. Per maggiori informazioni: nulla osta per fotovoltaico.

Pubblicato da Anna De Simone il 1 Novembre 2016