Il commercio del software usato è legale

Il martelletto del giudice

A pronunciarsi sulla questione è stata la Corte di Giustizia Europea

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ha dichiarato che la vendita di programmi per computer usati è sostanzialmente legale. Nel dispositivo, datato 5 luglio 2012, la CGUE ha sentenziato che il commercio di software usato è ammesso anche se si tratta di software trasferito online.

La sentenza CGUE è stata emanata in risposta a una richiesta della Corte Suprema Federale tedesca (Bundesgerichtshof – BGH). Se quest’ultima dovesse adeguarsi alla decisione − un fatto abbastanza probabile − tutte le questioni in sospeso relative al commercio del software usato sarebbero risolte. In passato, infatti, i produttori di software avevano palese,mente utilizzato le disposizioni di legge in parte ambigue per discriminare il commercio dell’usato e intimidire gli utenti in maniera massiccia.

La sentenza della CGUE crea anche per l’intera Unione Europea certezze dal punto di vista giuridico. È quindi possibile aspettarsi che il commercio di software usato crescerà in tutti i Paesi dell’UE a partire dal Paese d’origine in cui si è affermata, la Germania. In Germania ha sede una delle società più attive in Europa nel commercio di software usato, UsedSoft, fondata nel 2003, che tra l’altro opera anche in Austria, Polonia, Repubblica Ceca, Italia, Francia, Benelux e Scandinavia.

Nel suo verdetto, il collegio dei 13 giudici della Grande Camera ha stabilito che il principio di esaurimento del diritto d’autore si applica a qualsiasi prima vendita di software. La CGUE ha pure decretato che il secondo acquirente può scaricare di nuovo dal produttore le licenze del software trasferite online: “Inoltre, l’esaurimento del diritto di distribuzione si estende alla copia del programma fino alla versione migliorata e aggiornata in possesso del proprietario del copyright“, afferma la CGUE.

Il principio di esaurimento del diritto d’autore afferma che il diritto di distribuzione di un produttore che riguarda il suo prodotto si esaurisce quando lo ha portato sul mercato per la prima volta. Pertanto, un produttore non ha più alcuna influenza su ciò che accade in seguito al medesimo prodotto. Il nuovo proprietario può rivenderlo liberamente.

Nel comunicato stampa seguito alla sentenza, la CGUE ha dichiarato che nel caso in cui il proprietario del copyright “(…)in cambio di un pagamento, stipuli con l’utente un accordo di licenza, tramite il quale l’utente stesso ottiene il diritto perpetuo di utilizzare tale copia, in tal modo il proprietario del copyright ha venduto la copia all’utente e quindi esaurisce il suo diritto esclusivo di distribuzione”. Con un tale commercio viene trasferita la proprietà sulla copia stessa. “Così, il legittimo proprietario, anche se il contratto di licenza proibisce la vendita successiva, non può più opporsi alla rivendita della copia interessata”. Ciò che è evidente in tutte le argomentazioni del giudizio della corte è che queste si applicano ai programmi per computer di tutti i produttori.

La Corte di Giustizia ha sentenziato, inoltre, “… che il proprietario del copyright, se l’applicazione del principio si limitasse all’esaurimento del diritto di distribuzione solo alle copie del programma che vengono vendute su un supporto, controllerebbe la rivendita di copie che sono state scaricate da Internet e potrebbe esigere di nuovo un compenso, nonostante l’ottenimento di un equo pagamento già nel corso della prima vendita della copia interessata. Una tale restrizione alla rivendita di copie dei programmi scaricate da internet eccederebbe il fine di salvaguardare l’oggetto specifico della proprietà intellettuale in questione”.

Tuttavia, la CGUE pone una restrizione: le licenze client-server non possono essere frazionate. Il background: nel caso di queste licenze si tratta di singoli programmi per computer che si trovano su un server e ai quali possono accedere un certo numero di utenti. Infatti, in questo caso, il frazionamento non avrebbe senso. Tuttavia, le argomentazioni della CGUE sul divieto di frazionamento non si riferiscono ai contratti multilicenza, dove diversi programmi singoli sono venduti in un solo pacchetto insieme e salvati singolarmente su ogni computer workstation.

Pubblicato da Michele Ciceri il 5 Luglio 2012