Nuovo decreto per le prestazioni energetiche degli edifici

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Con il 2015, le Regioni hanno esaminato le nuove metodologie di calcolo e i nuovi requisiti minimi in materia di prestazione energetiche degli edifici

Come abbiamo visto nell’articolo dedicato alla Certificazione energetica degli edifici, in Italia, non vi è ancora un quadro comune e omogeneo per tutte le regioni. Con le nuove metodologie di calcolo e i nuovi requisiti per la prestazione energetica degli edifici, le regioni chiedono maggiore chiarezza così da rendere le linee guida riguardanti la certificazione energetica di più facile comprensione.

La seconda bozza del decreto interministeriale che definisce le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e l’utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici nonché l’applicazione di prescrizione e requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici, è stata pubblicata il 2 febbraio 2015. Questa bozza è di ben 42 pagine e stando al Ministero dello Sviluppo economico, potrebbe essere accolta di buon grado.

Come premesso, si tratta principalmente di una riformulazione del testo per renderlo più chiaro. Sono stati aggiunti nuovi riferimenti normativi e richieste volte a definire più nel dettaglio gli impianti e i sistemi tecnologici presenti nell’edificio oggetto della valutazione delle prestazioni energetiche.

Tra i nuovi requisisti minimi in materia di prestazioni energetica degli edifici dovrebbero entrare in vigore il 1° luglio 2015, anche se le Regioni hanno chiesto di posticipare al 1 gennaio 2016 quelli riguardanti la trasmittanza termica dei diversi elementi che compongono l’involucro edilizio. Questa richiesta è stata avanzata per dare tempo ai progettisti e alle imprese di adeguarsi; le regioni vorrebbero accorpare nuovi requisiti minimi delle prestazioni energetiche degli edifici a quelli già previsti per richiedere l’accesso alle detrazioni fiscali del 65%.

Ricordiamo che questo nuovo decreto sarà il primo aggiornamento del Dpr 59/2009 che oggi definisce le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici, in attuazione dell’articolo 4, comma 1 del Decreto legislativo 192/2005.

Il decreto, oltre una maggiore chiarezza e i nuovi criteri di calcolo, rafforza gli standard energetici minimi per gli edifici di nuova costruzione e per quelli ristrutturati, ottimizzando il rapporto costi/benefici degli interventi per arrivare a realizzare gli Edifici a Energia Quasi Zero previsti dalla Direttiva. In più, il nuovo decreto per le prestazioni energetiche degli edifici punta a un’applicazione delle norme omogenea in tutte le regioni d’Italia.

Lo stesso decreto definisce il concetto di Edifici a energia quasi zero stabilendo che entro il 31 dicembre 2020, tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere a “energia quasi zero”. Per gli edifici delle Pubbliche Amministrazioni, tale scadenza è anticipata al 31 dicembre 2018.

Il decreto per le prestazioni energetiche vede i suoi requisiti entrare in vigore il 1° luglio 2015 e saranno più severi dal 1° gennaio 2019 per edifici pubblici e dal 1° gennaio 2021 per tutti gli altri edifici.

Le stime riportano che questo nuovo decreto per le prestazioni energetiche vedrà un migliroamento dell’indice di prestazione energetica pari al 45% nelle zone climatiche più calde e al 35% in quelle più fredde solo in fase di avvio. Nella seconda fase di applicazione di questo decreto, si arriverà al 55% in tutte le zone.

Pubblicato da Anna De Simone il 16 Febbraio 2015