Certificati bianchi

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Certificati bianchi, detti anche “Titoli di Efficienza Energetica” (TEE) e già questo nome sembra chiarire meglio di cosa si tratta ma, da lunga ed ufficiale definizione, ciò di cui stiamo per parlare sono i titoli negoziabili che certificano il conseguimento di risparmi energetici negli usi finali di energia. Questi risparmi devono essere ottenuti attraverso interventi e progetti di incremento di efficienza energetica che saranno a loro volta ben controllati. Stiamo parlando di soldi in cambio di buone pratiche sostenibili, quindi a tutti gli effetti i certificati bianchi sono un incentivo a ridurre il consumo energetico. 



La legislazione italiana con i decreti ministeriali del 20 luglio 2004, in vigore nel gennaio 2005, ha previsto per la prima volta questi certificati bianchi fissando obiettivi quantitativi di risparmio di energia precisi così da mettere i distributori di energia elettrica e di gas naturale nelle condizioni di doverli raggiungere annualmente.

A questo punto i destinatari della iniziativa possono provvedere a conquistarsi questi certificati bianchi realizzando progetti di efficienza energetica con cui ottenerli “direttamente”, oppure passando attraverso altri soggetti. Praticamente li comprano, da chi ne ha in eccesso, buttandosi sul mercato dei Titoli di Efficienza Energetica, organizzato dal GME.

Una modifica a tutto questo sistema dei certificati bianchi è stata introdotta con il decreto 28 dicembre 2012 che ha definito obiettivi nazionali di risparmio per il quadriennio 2013-2016, per il 2016. Lo stesso decreto amplia la platea dei destinatari del provvedimento ammettendo soggetti prima esclusi.

Tra color che possono presentare progetti per il rilascio dei certificati bianchi oggi ci sono soggetti obbligati e non. I primi sono imprese distributrici di energia elettrica e gas con più di 50mila clienti finali, i non obbligati, detti “volontari” sono ad esempio i distributori con utenza finale minore di quella prescritta oppure anche società di servizi, Energy Service Company, produttori, impiantisti. Oppure le organizzazioni soggette all’obbligo di nomina dell’energy manager.

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Certificati bianchi: valore

Ciascuno dei certificati bianchi di cui abbiamo parlato equivale al risparmio di una tonnellata equivalente di petrolio (TEP-Tonnellate Equivalenti di Petrolio). Questo TEP viene riconosciuto applicando le seguenti equivalenze: 1 tep = 11.628 kWh per quanto riguarda i combustibili (1 tep = 41,860 GJ). Oppure 1 tep = 5.347,59 kWh per i consumi elettrici (1 kWh = 0,187×10−3 tep).

Questa differenziazione è legata al fatto che per produrre uguali quantità di energia termica ed elettrica sono necessari apporti diversi di energia primaria. Ce ne vuole di più per la elettrica, quindi per un mancato consumo elettrico è riconosciuto un risparmio in termini di TEP maggiore rispetto all’analogo termico.

Certificati bianchi GSE

Il GSE, Gestore dei Servizi Energetici (GSE), dal 3 febbraio 2013 è la realtà che si occupa della valutazione e della certificazione dei risparmi correlati a progetti di efficienza energetici nell’ambito del meccanismo dei certificati bianchi. L’entità del risparmio energetico da conseguire per accedere al meccanismo dei certificati bianchi varia da progetto a progetto o, per lo meno, dalla tipologia generale e dagli interventi che vi sono inseriti.

La valutazione che il GSE effettua, quindi, non è affatto banale, come non banale l’impegno che i distributori di energia o i soggetti che vanno alla conquista dei certificati bianchi devono mettere. Vediamo qualche esempio: per interventi soggetti a valutazione considerata “standard” il risparmio per i certificati bianchi deve essere di 20 tep/anno, per gli interventi soggetti a valutazione analitica invece, ci vuole un minimo di 40 tep/anno, infine per quelli da valutare con metodo a consuntivo la soglia da raggiungere è di 60 tep/anno. Non è così semplice il meccanismo per chi ci si trova ad orientarsi ma con il proprio singolo caso si ragiona meglio che descrivendo i massimi sistemi del sistema dei certificati bianchi.

L’intervento che ciascuno dei soggetti coinvolti può proporre può essere a monte del processo produttivo di energia o presso l’utente favorendolo nella sostituzione di elettrodomestici e caldaie vecchi. Da “mandare in pensione” per fare posto a apparecchi a più alta efficienza e che danneggiano meno l’ambiente. Per convenzione la durata degli interventi è di 5 anni con alcune eccezioni per cui si arriva a 8 anni, come nel caso degli involucri edilizi o dell‘architettura bioclimatica.

Certificati bianchi ENEA

Il ruolo di ENEA all’interno del meccanismo dei certificati bianchi è quello di fare una valutazione tecnica degli interventi di efficienza energetica e del risparmio energetico ottenuto. Man mano che i certificati bianchi sono piaciuti, con l’aumento delle realtà da esaminare, si è deciso di potenziare il processo valutativo e ad ENEA è stata affiancata RSE che può effettuare valutazioni tecniche sui progetti di efficienza energetica poi presentati al GSE.

Dando una occhiata agli interventi che devono essere valutari per i certificati bianchi, ne troviamo 4 tipologie: quelli per il risparmio di energia elettrica, quello per il risparmio di gas naturale, i terzi relativi al risparmio di altri combustibili per autotrazione e in ultimo c’è il risparmio di altri combustibili non per autotrazione.

Certificati bianchi TEE

Abbiamo accennato che i certificati bianchi possono essere ottenuti anche mercanteggiando con terzi soggetti, tale contrattazione può avvenire o tra gli interessati, per i fatti loro, o in uno specifico mercato gestito dal GME (Gestore dei Mercati Energetici).

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Certificati bianchi ESCO

Oltre che direttamente, i diretti interessati dai certificati bianchi, i distributori, possono realizzare gli interventi richiesti tramite società controllate e da società operanti nel settore dei servizi energetici (ESCO) autorizzate dall’Autorità. Questa strada nella realtà dei fatti è spesso una scelta obbligata per il fatto che il GSE considera solo pacchetti di risparmi così consistenti (da 20 certificati bianchi e più) da poter essere raggiunti solo dalla potenza massima di 19,9 kW, e solo se l’impianto è in una regione ben soleggiata.

Ecco quindi che una ESCO può unire la produzione di più impianti piccoli presentando tutto assieme al GSE. Non difficile da credere, inoltre, la presenza di una buona dose di burocrazia che, se gestita dal singolo distributore piccolo, è molto frenante se non scoraggiante. Una ESCO intraprendente può poi proporsi per anticipare subito l’intero ammontare dei certificati bianchi dei 5 anni detraendo poi tramite compenso.

Un processo virtuoso perché così l’installatore può usare il denaro per garantire uno sconto immediato al cliente che a sua volta si trova davanti un bel vantaggio. A confronto soprattutto degli incentivi fiscali che si recuperano in un decennio e che richiedono comunque certe condizioni per essere ottenuti.

Certificati bianchi fotovoltaico

Anche chi produce energia con il fotovoltaico può ottenere incentivazioni tramite Certificati Bianchi che infatti contemplano nella loro natura tutte le forme di produzione da rinnovabili. Possono essere anche sommate fra loro. Interessante, soprattutto in questa attuale era post-conto energia: i certificati bianchi arrivano addirittura a quasi dimezzare i costi di impianto in assenza di altre incentivazioni.

E forse potrebbero andare ancora oltre, quanto a convenienza, ma sono bloccati dalle limitazione di taglia che spesso fanno discutere a chi si occupa di fotovoltaico più da vicino e si trovano a “sbattere” contro soglie che riguardano oltretutto quasi solo proprio il fotovoltaico.

La situazione è paradossale, da un lato, perché le piccole installazioni fotovoltaiche domestiche, avendo già lo sconto fiscale, non vanno a cercare i certificati bianchi. Poi ci sono imprese, condomini, pubblica amministrazione, che invece li userebbero volentieri ma sono di fatto esclusi dalla limitazione di taglia. Pane per chi non ha “fame”…

Qualche numero per i certificati bianchi e il fotovoltaico per farci un’idea dei kW di cui stiamo parlando. Si stima che in Italia, un kW di fotovoltaico possa fruttare ogni anno un certificato bianco pari a circa 110 euro, oscillanti in borsa. Per un impianto domestico da 3 kW si avrebbero 330 euro l’anno dai certificati bianchi, in 5 anni arriviamo a 1.650 euro.

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Pubblicato da Marta Abbà il 2 Febbraio 2016