Nuovo Ecobonus: cosa prevede e come funziona

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Sono ancora aperte discussioni sul come e il se l’emergenza coronavirus possa o meno impattare sul presente e sul futuro del nostro pianeta, sul climate change e sulla biodiversità, ma nel frattempo, nel concreto, vengono prese delle importanti decisioni che vanno nell’una e nell’altra direzione. Ne riportiamo oggi una che riguarda il nostro Paese e va ad incoraggiare le spese per migliorare le nostre case e le nostre costruzioni dal punto di vista ambientale, il Nuovo Ecobonus.



Al contrario di altre volte, in questo caso i tempi sono veloci. Si parte subito dall’1 luglio con tante novità che vanno a sovrapporsi solo parzialmente con il precedente ecobonus con il risultato per noi cittadini di ampliare le possibilità di ottenere delle agevolazioni. Andiamo assieme a vedere di cosa si tratta, cosa prevede e come funziona.

Nuovo ecobonus e vecchio ecobonus

Questo nuovo possiamo definirlo “superbonus” perché effettivamente prevede una detrazione fiscale del 110% sulle spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 sia per l’efficientamento energetico sia per la messa in sicurezza degli edifici. E’ contenuto all’interno del decreto Rilancio appena approvato dal consiglio dei Ministri in cui viene illustrato in modo accurato il perimetro di questo provvedimento, pensato per andare incontro sì a chi aveva dei lavori da fare ma soprattutto a tutte quelle famiglie in difficoltà economiche aggravate dalla crisi e allo stesso tempo alle tante imprese edili che con il lockdown hanno chiaramente registrato dei forti danni economici.

Per non fare confusione con il decreto già in vigore precedentemente proviamo ad analizzare le differenze e precisiamo che il “vecchio” ecobonus non viene spazzato via dalla novità ma resta valido fino a fine anno per gli interventi sulle singole unità immobiliari e fino alla fine del 2021 per gli interventi in condominio.

Rispetto ad esso cambia l’agevolazione che finora è andava dal 50% al 75% ma soprattutto sono i tempi del rimborso ad accorciarsi. In un paese come il nostro, in cui le lungaggini della burocrazia sono una piaga, questo è un fattore estremamente importante.

Si passa da un’attesa di 10 anni ad un’attesa di 5 anni, una vera accelerata. Facendo un po’ di calcoli, se facciamo dei lavori da 100 mila euro approfittando del nuovo ecobonus, riceveremmo 22 mila euro all’anno per 5 anni mentre con il vecchio ecobonus avremmo ricevuto 6.500 euro all’anno nei successivi 10 anni. Una bella differenza di trattamento che ci si augura spinga molte famiglie a cogliere l’occasione e approfittarne per la messa in sicurezza della propria casa, oppure per l’efficientamento energetico.

Sempre rispetto all’ecobonus precedente, va detto che la platea che ne può beneficiare si riduce. L’ecobonus già in vigore si applicava a qualsiasi immobile e anche ai soggetti Ires mentre le nuove regole riguardano solo e soltanto le persone fisiche e solo quando i lavori devono essere svolti in abitazioni in condominio o in abitazioni indipendenti che però siano anche prima casa del contribuente.

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Nuovo ecobonus: cosa prevede

Tra gli interventi maggiormente agevolati c’è quello relativo alla coibentazione di un edificio che riguardi oltre il 25% dell’intonaco, con un tetto massimo di 60mila euro ma per la singola unità immobiliare. Nel caso che i lavori siano effettuati da un condominio, chiaramente il tetto massimo diventa molto più alto, i 60mila euro devono essere moltiplicati per il numero di condomini presenti nell’edificio.

Per un’altra categoria di lavori il tetto si dimezza ed è di 30 mila euro sempre per singola unità immobiliare. Si tratta degli interventi per la sostituzione – non per l’installazione ex novo – in condominio degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno della classe A . Anche in questo caso in condominio di moltiplica e il nuovo bonus assume una certa consistenza. Lo stesso tetto è valido per le case unifamiliari in cui si vanno a sostituire gli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore.

Se state già facendo i conti per la vostra abitazione, è molto importante che sappiate che questi tetti riguardano il singolo intervento, se ne fate più di uno, dovere considerare separatamente i tetti dell’uno e dell’altro lavoro. Questo significa che combinando più interventi “ecologici” si può raggiungere un tetto di 90mila euro.

Se abbiamo previsto di installare un impianto fotovoltaico con un intervento effettuato contestualmente alle altre opere agevolate, allora abbiamo diritto al nuovo ecobonus ma stavolta il tetto è di 48mila euro per edificio, anche se si tratta di un condominio e l’energia autoprodotta non consumata deve essere ceduta al GSE

Una categoria di lavori che non abbiamo ancora citato ma che si trova all’interno del nuovo bonus è quella che riguarda l’installazione di colonnine di ricarica per le vetture elettriche e gli interventi di consolidamento statico in funzione antisismica.

Nuovo ecobonus: come funziona

Perché gli interventi che abbiamo previsto rientrino nel nuovo ecobonus è esplicitamente spiegato che devono essere migliorativi, decisamente migliorativi. Ciò significa che è necessario che facciano fare alla nostra casa un gran passo avanti di almeno due classi energetiche, o se siamo già ben messi, che ci facciano raggiungere il massimo tecnicamente possibile.

Per quanto riguarda l’immancabile parte burocratica, ci sono delle cose da sapere. Le fatture relative ai lavori svolti devono essere pagate assolutamente tramite bonifico parlante e la documentazione deve essere inviata all’Enea in via telematica, il tutto deve essere accompagnato da una relazione che confermi ufficialmente la congruità dei costi sostenuti. Tra le righe dell’ecobonus nuovo troviamo però anche una magnifica novità. E’ possibile cedere il credito fiscale ad una banca o anche direttamente all’impresa fornitrice che diventa titolare a tutti gli effetti dell’agevolazione del 110% e a sua volta può cederla ad un altro soggetto o tenerla. Questa scelta va in contro alla necessità di evitare il rischio di incapienza.

Pubblicato da Marta Abbà il 17 Maggio 2020