Sostituzione caldaia, detrazione della spesa

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Sostituzione caldaia, detrazione della spesa con bonus mobili. Tutte le informazioni per accedere all’agevolazione fiscale sull’acquisto di una nuova caldaia.

Le spese di sostituzione caldaia sono detraibili fino al 50% e con una franchigia massima di 10.000 euro. L’accesso alla detrazione fiscale avviene al momento della dichiarazione dei redditi con il modello Unico o il 730. La sostituzione caldaia è una spesa detraibile perché rientra tra gli acquisti agevolati dal Bonus Mobili.

Sostituzione caldaia: detrazione con il bonus mobili

Le spese di sostituzione caldaia possono essere inserite nella dichiarazione dei redditi mediante la compilazione del modello 730 o modello Unico, a chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la circolare 3/E del 2 marzo 2016 che parla di detrazione spese caldaia.

A consentire la detrazione delle spese di sostituzione caldaia è il bonus mobili che prevede uno sgravio fiscale del 50% dell’importo sostenuto fino a una detrazione massima di 10.000 euro.

Grazie al bonus mobili, chi vuole sostituire la vecchia caldaia con l’acquisto di una nuova può usufruire di queste agevolazioni fiscali in quanto la spesa è riconosciuta come “intervento di recupero del patrimonio edilizio” e rispetta i requisiti di accesso al bonus mobili.

Il bonus mobili è un’agevolazione destinata alle giovani coppie o a chi esegue un intervento di ristrutturazione. La sostituzione della caldaia è vista, ai fini fiscali, come un intervento di manutenzione straordinaria paragonabile alla ristrutturazione.

L’intervento diretto alla sostituzione della caldaia (apparecchio essenziale che provvede al riscaldamento domestico) è annoverato tra gli interventi a cui spetta il bonus mobili.

Sostituzione caldaia: come ottenere la detrazione fiscale

La detrazione irpef ammonta al 50% della spesa sostenuta per l’acquisto e la sostituzione della vecchia caldaia.  Di seguito elenchiamo i requisiti imprescindibili per accedere alla detrazione irpef prevista con il bonus mobili:

  • il pagamento di acquisto e sostituzione caldaia deve avvenire necessariamente mediante bonifico bancario, bonifico postale o attraverso carta di credito.
  • La causale del bonifico deve contenere i riferimenti di legge, codice fiscale del beneficiario della detrazione, numero partita iva o codice fiscale del negozio, installatore o rivenditore.

Per quanto riguarda i riferimenti di legge, al momento del versamento, la banca o la posta mette a disposizione una causale specifica per i bonifici che hanno lo scopo di ottenere le agevolazioni su interventi di ristrutturazione.

Non è ammesso il pagamento tramite assegno e se avete la facoltà di scelta tra pagamento mediante bonifico o carta di credito, conviene pagare mediante bonifico bancario per consentire uno snellimento delle pratiche.

Sostituzione caldaia e dichiarazione dei redditi

Il contribuente è obbligato a conservare la ricevuta di pagamento (attestazione di avvenuto bonifico o di addebito sul conto) oppure le fattura di acquisto della caldaia che riportano la tipologia del dispositivo acquistato, la quantità e l’ammontare della spesa. Come usufruire della detrazione irpef sostituzione caldaia al momento della dichiarazione dei redditi:

Sostituzione caldaia – Detrazione con modello 730

Al momento della dichiarazione dei redditi la spesa va riportata nel rigo E57, nelle colonne 1, 2, 3 e 4 sotto la voce Spese arredo immobili ristrutturati. Per ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione va indicato il numero di rata nelle colonne 1 e 3 e la spesa sostenuta nelle colonne 2 e 4. Il limite da riportare in detrazione è di 10.000 euro.

Sostituzione caldaia – Detrazione con modello UNICO

La spesa di sostituzione caldaia va indicata nel modello Unico nel quadro RP Sezione III, rigo RP57, nella parte successiva a quelle riservata alle agevolazioni per il recupero edilizio che corrispondono alle sezioni III-A e III-B del quadro RP.

Non possono accedere al bonus mobili per sostituzione caldaia i contribuenti non soggetti a IRPEF o IRAP, vale a dire gli agricoltori o gli artigiani configurati nel regime forfettario, i giovani lavoratori esenti da irpef o i titolari di partita iva che compilano il modello unico nel regime dei minimi.

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Pubblicato da Anna De Simone il 5 Aprile 2016