Fotovoltaico agricolo

inseguitore solare

Le regole sul reddito d’impresa e sul calcolo della tassazione del fotovoltaico agricolo. Cosa cambia nel 2016.

La vendita dell’energia solare da parte di un’azienda agricola o da parte di un agricoltore individuale può essere configurata come attività agricola connessa e sfruttare un regime di tassazione agevolato. Quando si parla di fotovoltaico agricolo il dubbio che sorge spontaneo è: come si calcola la prevalenza agricola?

Con la sentenza n. 66/201, la Corte costituzionale ha stabilito i criteri di prevalenza e del normale impiego per garantire la connessione tra fotovoltaico agricolo e l’attività agricola principale. Molto è già stato detto nell’articolo dedicato alla tassazione del fotovoltaico agricolo e, in questa pagina, faremo ulteriore chiarezza.

La risoluzione n. 86/E del 15 ottobre 2015 è stata chiara: il reddito derivante dalla produzione e dalla cessione di energia fotovoltaica oltre il limite dei 260mila kWh (per gli anni 2014 e 2015) si determina applicando il coefficiente di redditività del 25% sull’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggetta a registrazione Iva. Il fotovoltaico agricolo, per rientrare nel regime di tassazione forfettario, dovrà rispettare i criteri dettati dall’articolo 22 del Dl 66/2014 con i paletti fissati dalla circolare n. 32/2009. In base a quanto legiferano le normative appena citate, il fotovoltaico agricolo può sfruttare la tassazione forfettaria entro i primi 200 kW di potenza nominale installata se è definita attività connessa a quella agricola.

In quali circostanze il fotovoltaico agricolo è considerato attività connessa?

–  quando i pannelli fotovoltaici sono integrati nell’architettura delle strutture aziendali esistenti (l’integrazione può essere sia parziale che totale);

– quando il volume di affari derivante dall’attività agricola (escludendo ovviamente l’attività di produzione di energia) sia prevalente rispetto al volume d’affari dell’attività di produzione di energia fotovoltaica eccedente la franchigia (dal volume d’affari deve essere esclusa la tariffa incentivante, la franchigia è di 200kW)

– quando il titolare dell’impresa agricola può dimostrare di coltivare almeno un Ha di terreno per ogni 10kW di potenza nominale installata eccedente i primi 200 kW e fino a un massimo di potenza nominale di 1MW. Ovviamente questo terreno dovrà essere usato per l’attività agricola principale estranea dalla produzione di energia fotovoltaica.

-l’imprenditore agricolo deve essere il proprietario o il conduttore dei terreni agricoli su cui sono installati gli impianti fotovoltaici.

Per il periodo d’imposta 2014, una società agricola potrà assoggettare a tassazione catastale il reddito derivante dall’attività agricola principale nonché il reddito scaturente dalla produzione e dalla cessione di energia fotovoltaica entro il limite dei 260.000 kWh. Il reddito ottenuto con la cessione dell’energia fotovoltaica prodotta in eccesso dovrà essere assoggettato alla tassazione ordinaria prevista in materia di reddito d’impresa.

Fotovoltaico agricolo e tassazione per l’anno 2016

A partire dal periodo d’imposta 2016, la produzione e la cessione di energia pulita prodotta da pannelli solari di proprietà di imprenditori agricoli sarà automaticamente assoggettata alla tassazione forfettaria introdotta con il già citato D.L. n. 66/2014 soltanto per i guadagni generati dai primi 200 KW di potenza nominale installata. Sforato questo limite, in assenza di uno dei requisiti citati in precedenza che mettono in evidenza la produzione di energia come attività connessa a quella agricola, la tassazione applicata sarà quella del reddito d’impresa.

Pubblicato da Anna De Simone il 17 Ottobre 2015