In queste settimane in cui tutti noi italiani siamo chiusi in casa a causa dell’epidemia di Coronavirus e in cui le regole fissate dalle autorità competenti cambiano e si aggiornano frequentemente è importante trovare le risposte giuste alle nostre domande di tutti i giorni.
Per questa ragione, la nostra redazione moltiplicherà gli sforzi per individuare le domande che gli italiani cercano maggiormente in rete e le risposte ufficiali del nostro governo o delle autorità preposte, condividendole sul nostro sito per raggiungere il maggior numero di persone possibile.
Una delle domande che stanno diventando sempre più frequenti riguarda la possibilità per baby-sitter, badanti e domestici di continuare il loro lavoro.
Il decreto attuativo del Presidente dei Ministri dell’11 marzo 2020 relativamente al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale, nell’allegato 2, consentiva di continuare a svolgere le loro attività lavorative le seguenti attività, nell’ambito dei servizio per la persona:
Restava quindi poca chiarezza sulla possibilità che badanti, colf, baby-sitter e collaboratori domestici potessero continuare il loro lavoro.
Questa lacuna è stata colmata, da una risposta ufficiale pubblicata sul sito del Governo, all’interno di una serie di FAQ dedicate al Coronavirus in cui alla domanda:
I rapporti di lavoro di colf, badanti e baby-sitter rientrano nella sospensione delle attività inerenti “i servizi alle persone”, disposta dall’art. 1, punto 3), del DPCM dell’11 marzo 2020?
si risponde quanto segue:
No. Tali prestazioni lavorative non rientrano tra i servizi alla persona, oggetto di sospensione.
Il DPCM dell’11 marzo 2020 chiariva invece in modo esplicito e inequivocabile che:
“Sono sospese le attivita’ inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti).”
Al di là di quanto previsto dalla legge è importante considerare i seguenti elementi:
Le attività edili e artigianali non sono fra quelle sospese dal DPCM dell’11 marzo 2020 quindi tali prestazioni lavorative possono essere svolte qualora siano da considerarsi indispensabili e non prorogabili.
Mi raccomando anche in questo caso di utilizzare il buon senso. Riparare una tubatura rotta rischiando un allagamento rientra nelle necessità improrogabili.
Sostituire una tapparella che scricchiola NON rientra nelle attività improrogabili.