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Diagnosi energetica obbligatoria

La diagnosi energetica è obbligatoria solo per le Grandi Imprese e per tutte le imprese energivore chiamate all’appello dalla Legge.

In tema di efficienza energetica, il D.lgs. 102/2014, che ha recepito la Direttiva 2012/27/UE ha stabilito un regime obbligatorio di diagnosi enegetica per tutte le grandi imprese e le imprese energivore. Per essere più chiari, ecco l’elenco delle aziende per le quali la diagnosi energetica è obbligatoria:

  • Grandi imprese
    -Le imprese aventi più di 250 dipendenti.
    -Le aziende con un fatturato maggiore di 50 milioni di euro.
    -Le imprese con un bilancio maggiore di 43 milioni di euro.
  • Imprese energivore
    -Imprese che utilizzano almeno 2,4 GWh di energia elettrica o energia diversa da quella elettrica.
    -Imprese con un costo effettivo dell’energia pari o superiore al 3% del fatturato.

Per “imprese energivore” si fa riferimento a tutte quelle iscritte all’Elenco della cassa Conguaglio già da due anni prima che scattasse l’obbligo della diagnosi energetica. Quindi, iscritte nell’elenco della cassa Conguaglio relativo al 2013 per le aziende obbligate nel 2015, iscritte nel 2014 per le aziende obbligate nel 2016… e così via.

L’obbligo non si applica alle Amministrazioni Pubbliche.

“Le imprese a forte consumo di energia (o energivore) soggette all’obbligo di diagnosi energetica, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, sono le imprese iscritte nell’elenco annuale istituito presso la Cassa Conguaglio per il settore elettrico ai sensi del decreto interministeriale 5 aprile 2013″. Per approfondimento, la normativa di riferimento è l’Articolo 8 del Decreto Legislativo N.102 del 2014.

Diagnosi Energetica obbligatoria, la scadenza

I dati relativi alla diagnosi energetica obbligatoria dovranno essere trasmessi all’ENEA entro e non oltre il 22 dicembre.

Le aziende soggette all’obbligo dovranno provvedere a eseguire la diagnosi energetica dei propri impianti entro il 5 dicembre.

Le diagnosi energetiche obbligatorie vanno presentate ogni quattro anni.

Chi può eseguire la diagnosi energetica?

Fino al 19 luglio 2016, le diagnosi energetiche possono essere condotte da tutte le società di servizi energetici, esperti in gestione dell’energia o auditor energetici anche se questi operatori non sono in possesso accrediti. A decorrere dal 20 luglio 2016, la diagnosi energetica potrà essere eseguita solo ed esclusivamente da soggetti certificati da organismi accreditati così come disciplinato nell’articolo 8, comma 2 del decreto legislativo 102/2014.

Diagnosi energetica obbligatoria, la comunicazione dei dati a ENEA

Chi deve comunicare i dati relativa alla diagnosi energetica?
Stando alla Legge, a occuparsi della comunicazione dei dati non è l’operatore che esegue l’analisi energetica, bensì il Legale rappresentante dell’impresa soggetta all’obbligo.

I dati raccolti con la diagnosi energetica dovranno essere inoltrati all’ENEA mediante posta elettronica, all’indirizzo specifico “audit102@enea.it”. In un secondo momento le imprese soggette all’obbligo della diagnosi energetica potranno inoltrare i dati tramite una piattaforma web appositamente allestita dalla stessa ENEA.

Cosa succede se l’impresa non trasmette i dati all’ENEA e non rispetta l’obbligo della diagnosi energetica?

Le imprese soggette all’obbligo che non eseguono la diagnosi energetica entro la scadenza fissata andranno incontro a sanzione di natura pecuniaria così come stabilità dall’articolo 16, comma 1 del D.Lgs. 102/2014. L’azienda multata dovrà comunque sottoporsi all’obbligo della diagnosi energetica e comunicare l’analisi all’ENEA entro sei mesi dalla multa stessa.

Le imprese che non eseguono la diagnosi energetica saranno punite con sanzioni pecuniarie da 4.000 fino a 40.000 euro. E’ importante ricordare che sono previste multe anche per le aziende che eseguono la diagnosi energetica ma non in modo conforme a quanto disciplinato dall’Articolo 8, comma 1. In questo caso la multa va dai 2.000 ai 20.000 euro.

Stando ai dati pervenuti dall’ENEA, sono 106 le imprese che fino a oggi hanno rispettato l’obbligo della diagnosi energetica. Di queste, la gran parte, sono industrie con una preponderanza di imprese che militano nel settore dei materiali plastici, nel settore alimentare e cartario. Dal 20 luglio 2016, la diagnosi energetica è ritenuta idonea se condotta da società di servizi energetici autorizzate, da auditor energetici certificati o dall’ISPRA.

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Pubblicato da
Anna De Simone