Cooperativa sociale: normativa, cosa dice la legge sull’iscrizione all’albo e sugli oneri fiscali dei soci. Tasse da pagare e previdenza sociale (inps).
La cooperativa sociale è una particolare forma giuridica utilizzabile dalle imprese sociali che hanno come obiettivo quello di perseguire degli scopi no profit. Sulla base della l. 381/1991 e del d.lgs. 460/1997, che disciplinano la vita delle cooperative sociali, tali organizzazioni hanno come scopo quello di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione e all’integrazione sociale dei cittadini, mediante la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi e mediante lo svolgimento di attività diverse, che siano finalizzate a favorire l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate (come ad esempio gli invalidi fisici o i tossicodipendenti).
Per legge, le cooperative sociali possono operare in una delle due attività (gestione servizi o attività diverse), ma non in entrambe. Costituisce eccezione l’evidenza secondo cui le due attività siano fra loro funzionalmente collegate: in questo caso, però, il legislatore richiede alle cooperative sociali di separare rigidamente le due gestioni, considerato che sono previste diverse agevolazioni.
Le società cooperative sociali sono iscritte nell’ottava sezione dell’Albo Nazionale nel registro prefettizio, nella Sezione cooperazione sociale. A far data da tale iscrizione, potranno beneficiare di specifiche agevolazioni tributarie e di altra natura.
All’interno della compagine delle cooperative sociali è possibile distinguere diverse tipologie di soci.
Nelle cooperative sociali di tipo b), ovvero quelle che svolgono attività diverse, è poi possibile distinguere soci lavoratori ordinari e soci lavoratori persone svantaggiate: in ogni caso, i secondi non possono superare il 30% del totale dei lavoratori.
Tra i principali vantaggi della cooperazione sociale, vi è il fatto che mentre i soci lavoratori ordinari sono equiparati ai lavoratori subordinati, i lavoratori persone svantaggiate possono usufruire di un abbattimento delle contribuzioni obbligatorie sulle retribuzioni corrisposte.
Oltre ai benefici in ambito previdenziale, le cooperative sociali possono fruire di importanti agevolazioni fiscali. È però necessario che, al di là del criterio della mutualità prevalente, le cooperative introducano nel proprio statuto, e rispettino:
Per quanto poi attiene l’IRES, i redditi delle cooperative sociali risultano essere esenti se l’ammontare delle retribuzioni che sono state corrisposte ai soci che prestano la propria opera in modo continuativo, non sono inferiori al 50% del valore complessivo di tutti gli altri costi, eccezion fatta per materie prime e sussidiarie. L’esenzione è invece ridotta al 50% se l’ammontare di tali retribuzioni è inferiore al 50%, ma almeno pari al 25%.
In aggiunta a ciò, le cooperative di produzione e di lavoro possono usufruire della deducibilità dal reddito d’impresa delle somme erogate ai soci lavoratori a titolo di integrazione delle retribuzioni (i ristorni) fino al limite dei salari incrementati del 20%.
Tra gli ulteriori vantaggi, in materia IRAP le cooperative sociali che svolgono attività diverse finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, dalla base imponibile è possibile dedurre il costo del lavoro di tali persone. Se invece le cooperative svolgono attività di gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, su base regionale è possibile ottenere il riconoscimento di un’aliquota IRAP ridotta rispetto a quanto stabilito dal legislatore in via ordinaria o, in alcuni casi, la spettanza dell’esenzione dall’imposta stessa.