Lavori

Cooperativa sociale: normativa

Cooperativa sociale: normativa, cosa dice la legge sull’iscrizione all’albo e sugli oneri fiscali dei soci. Tasse da pagare e previdenza sociale (inps).

La cooperativa sociale è una particolare forma giuridica utilizzabile dalle imprese sociali che hanno come obiettivo quello di perseguire degli scopi no profit. Sulla base della l. 381/1991 e del d.lgs. 460/1997, che disciplinano la vita delle cooperative sociali, tali organizzazioni hanno come scopo quello di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione e all’integrazione sociale dei cittadini, mediante la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi e mediante lo svolgimento di attività diverse, che siano finalizzate a favorire l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate (come ad esempio gli invalidi fisici o i tossicodipendenti).

Normativa

Per legge, le cooperative sociali possono operare in una delle due attività (gestione servizi o attività diverse), ma non in entrambe. Costituisce eccezione l’evidenza secondo cui le due attività siano fra loro funzionalmente collegate: in questo caso, però, il legislatore richiede alle cooperative sociali di separare rigidamente le due gestioni, considerato che sono previste diverse agevolazioni.

Cooperativa sociale: iscrizioni all’albo

Le società cooperative sociali sono iscritte nell’ottava sezione dell’Albo Nazionale nel registro prefettizio, nella Sezione cooperazione sociale. A far data da tale iscrizione, potranno beneficiare di specifiche agevolazioni tributarie e di altra natura.

Soci

All’interno della compagine delle cooperative sociali è possibile distinguere diverse tipologie di soci.

  • Lavoratori, che apportano la loro attività lavorativa in cambio di una retribuzione;
  • Fruitori, che usufruiscono dei servizi offerti dalla cooperativa in modo diretto o indiretto;
  • Finanziatori, che non sono interessati alle prestazioni mutualistiche della cooperativa sociale, ma solo all’eventualità di poter effettuare in esse un investimento in denaro;
  • Volontari, il cui numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci, i quali prestano la loro attività gratuitamente per fini di solidarietà (dunque, non sono remunerati).

Nelle cooperative sociali di tipo b), ovvero quelle che svolgono attività diverse, è poi possibile distinguere soci lavoratori ordinari e soci lavoratori persone svantaggiate: in ogni caso, i secondi non possono superare il 30% del totale dei lavoratori.

La previdenza

Tra i principali vantaggi della cooperazione sociale, vi è il fatto che mentre i soci lavoratori ordinari sono equiparati ai lavoratori subordinati, i lavoratori persone svantaggiate possono usufruire di un abbattimento delle contribuzioni obbligatorie sulle retribuzioni corrisposte.

Le agevolazioni fiscali per le cooperative sociali

Oltre ai benefici in ambito previdenziale, le cooperative sociali possono fruire di importanti agevolazioni fiscali. È però necessario che, al di là del criterio della mutualità prevalente, le cooperative introducano nel proprio statuto, e rispettino:

  • il divieto di distribuire dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni fruttiferi postali, incrementato di 2,5 punti rispetto al capitale che è effettivamente versato;
  • è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, in misura superiore a 2 punti rispetto al limite previsto per i dividendi;
  • il divieto di distribuzione delle riserve fra i soci cooperatori;
  • l’obbligo di devolvere (nell’ipotesi di scioglimento sociale) l’intero patrimonio sociale, al netto di capitale sociale e dividendi maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Per quanto poi attiene l’IRES, i redditi delle cooperative sociali risultano essere esenti se l’ammontare delle retribuzioni che sono state corrisposte ai soci che prestano la propria opera in modo continuativo, non sono inferiori al 50% del valore complessivo di tutti gli altri costi, eccezion fatta per materie prime e sussidiarie. L’esenzione è invece ridotta al 50% se l’ammontare di tali retribuzioni è inferiore al 50%, ma almeno pari al 25%.

Cooperativa sociale: normativa

In aggiunta a ciò, le cooperative di produzione e di lavoro possono usufruire della deducibilità dal reddito d’impresa delle somme erogate ai soci lavoratori a titolo di integrazione delle retribuzioni (i ristorni) fino al limite dei salari incrementati del 20%.

Tra gli ulteriori vantaggi, in materia IRAP le cooperative sociali che svolgono attività diverse finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, dalla base imponibile è possibile dedurre il costo del lavoro di tali persone. Se invece le cooperative svolgono attività di gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, su base regionale è possibile ottenere il riconoscimento di un’aliquota IRAP ridotta rispetto a quanto stabilito dal legislatore in via ordinaria o, in alcuni casi, la spettanza dell’esenzione dall’imposta stessa.

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Pubblicato da
Anna De Simone