Sostituzione infissi e serramenti con bonus fiscale

Sostituzione infissi

La sostituzione infissi e serramenti è tra gli interventi agevolati con la detrazione fiscale del 65% fino al 31 dicembre 2015. I requisiti necessari per usufruire del bonus riguardano l’immobile oggetto d’intervento e la tipologia dei lavori, che deve configurarsi come una riqualificazione energetica.

Sostituzione infissi: requisiti dell’immobile

L’edificio oggetto della ristrutturazione (è un edificio l’immobile che risponde alla definizione di cui all’art. 2 del D.Lgs. 192/05) deve essere esistente ossia accatastato alla data della richiesta di detrazione,  oppure deve esserci una richiesta di accatastamento in corso. Deve inoltre essere in regola con il pagamento di tutti gli eventuali tributi e dotato di impianto di riscaldamento.

Ma cosa si intende per impianto di riscaldamento? È sufficiente un camino? Un impianto termico, per essere considerato tale, deve rispondere alla definizione di cui al punto l-tricies del comma 1 dell’Art.2 del D. Lgs. 192/05, come modificato dal decreto-legge 4 giugno 2013, n°63, coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2013, n°90:

“Impianto termico è un impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato a energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari a uso residenziale e assimilate”.

Sostituzione infissi: requisiti tecnici dell’intervento

L’intervento deve configurarsi come sostituzione o modifica di elementi già esistenti e non come nuova installazione. Deve delimitare un volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati. Deve inoltre assicurare un valore di trasmittanza termica (Uw) inferiore o uguale al valore di trasmittanza limite riportato in tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010.

Sostituzione infissi: altre opere agevolabili

Soddisfatte le condizioni di cui sopra, nel bonus fiscale rientra anche la sostituzione di: scuri, persiane, avvolgibili, cassonetti (se solidali con l’infisso) e relative elementi accessori. Ciò a condizione che la sostituzione avvenga simultaneamente a quella degli infissi o del solo vetro. In questi casi, nella valutazione della trasmittanza può essere considerato anche l’apporto degli elementi oscuranti, verificando che il valore di trasmittanza complessivo non superi il valore di trasmittanza limite.

Sostituzione infissi: documentazione necessaria

Chi si rivolge a una ditta specializzata acquista di solito un pacchetto comprensivo di tutte le pratiche necessarie (a responsabilità del fornitore) e deve soltanto preparare la dichiarazione dei redditi. Chi fa da solo deve procurarsi:

  • una asseverazione redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito) iscritto al rispettivo albo professionale. Nel documento deve essere indicato il valore di trasmittanza dei nuovi infissi (second la norma UNI EN 14351-1 parte 1) e asseverato che tale valore rispetta il valore di trasmittanza limite della tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010.
  • in alternativa, ci deve essere la certificazione del produttore dell’infisso che attesti il rispetto dei requisiti.

Deve esserci inoltre un documento che attesti il valore di trasmittanza dei vecchi infissi, da riportare: in una zona a campo libero all’interno della certificazione del produttore; in un’autocertificazione del produttore; all’interno dell’asseverazione. In base alle disposizioni di cui al D.M. 6 agosto 2009, l’asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione del direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opera realizzate oppure esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici.

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Pubblicato da Michele Ciceri il 29 Luglio 2015